Art. 18.
(Trattamento giuridico ed economico).

      1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, nonché presso le iniziative per la promozione della lingua e della cultura italiane rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.
      2. Al personale di cui al comma 1, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, salvo che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dalla data di assunzione giuridica fino alla data di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per coprire gli oneri derivanti dal servizio all'estero. L'entità di tale assegno è determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla parte terza, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in analogia a quanto previsto per il trattamento del corrispondente personale dell'Amministrazione degli affari esteri.
      3. Il Governo provvede, con apposito provvedimento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al fine di adeguarle alle disposizioni previste dal comma 2.
      4. Il personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo destinato all'estero, di cui al comma 1, mantiene per tutta la durata della permanenza all'estero il posto-funzione con perdita della titolarità nella scuola o ufficio di provenienza. Al rientro ai ruoli metropolitani a tale personale è assicurata la priorità nella scelta della sede.
      5. Al personale di cui al comma 1 è attribuito a tutti gli effetti retributivi e di

 

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progressione di carriera, nonché pensionistici, un punteggio doppio per ogni anno di servizio di ruolo prestato all'estero.
      6. Il Governo provvede, con apposito provvedimento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 673 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dal comma 5.
      7. Al personale docente e amministrativo della scuola in servizio all'estero ai sensi del presente articolo, è estesa la qualifica di personale amministrativo-tecnico prevista dall'articolo 1, lettera f), della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, adottata a Vienna il 18 aprile 1961, resa esecutiva dalla legge 9 agosto 1967, n. 804.